torna all'home page mercoledì 7 marzo 2007


ICI - Bollettini e dichiarazioni

L'Imposta Comunale sugli Immobilisi applica ai fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (molti terreni agricoli però sono esenti) ubicati in Italia e viene pagata al Comune di appartenenza dell'immobile. I fabbricati sono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati. Per aree fabbricabili si intendono quelle su cui gli strumenti urbanistici prevedono possibilità di edificazione.
Soggetto passivo dell'ICI è il proprietario degli immobili, il titolare di diritti reali di uso, usufrutto, abitazione (in alcuni casi), enfiteusi, superficie.
In caso di immobili posseduti in comproprietà, ogni contitolare è obbligato ad effettuare il versamento dell' ICI, limitatamente alla sua quota di proprietà e applicando eventuali agevolazioni soggettive.

Determinazione dell'ICI

L'imposta viene determinata applicando l'aliquota e le agevolazioni stabilite dal Comune al valore dell'Immobile così calcolato:

  • Fabbricati: si considera la rendita catastale alla quale viene applicato il coefficiente di rivalutazione vigente,
  • Aree Fabbricabili: si considera il valore commerciale applicando le valutazioni stabilite dal Comune con apposita delibera;
  • Terreni Agricoli: si considera il reddito dominicale al quale si applica il coefficiente di rivalutazione vigenti.
Aliquote e Agevolazioni

Ogni Comune con una delibera stabilisce la misura delle aliquote e delle agevolazioni che verranno applicate al valore catastale dell'immobile.
Le aliquote stabilite dal Comune in genere vengono differenziate a secondo dell'utilizzo che viene fatto dell'immobile, dei soggetti che lo utilizzano, della tipologia i immobile.
Inoltre i Comuni stabiliscono eventuali agevolazioni come ad esempio per le abitazioni principali, per gli immobili concessi in uso a familiari, per particolari situazioni di disagio sociale (redditi molto bassi, presenza di disabili nel nucleo familiare), ecc…

Ai fabbricati inagibili (situazione risultante da perizia dell'ufficio tecnico del Comune) si applica la riduzione del 50% dell'imposta;

La dichiarazione ICI

La Dichiarazione ICI deve essere presentata generalmente quando si verifica una variazione riguardo alla consistenza del patrimonio immobiliare. I motivi più ricorrenti che determinano l'obbligo di dichiarazione (o della comunicazione) sono:

  • Acquisto o vendita di immobile;
  • Costituzione, modificazione o estinzione di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • Fabbricato che a seguito di accorpamenti o ristrutturazioni ha mutato categoria e classe
  • Abitazione che è diventata quella principale (o ha smesso di esserlo);
  • Immobile che ha perduto o acquisito il diritto all'esenzione dall'Ici;
  • Terreno agricolo diventato area fabbricabile (o viceversa);
  • Modifica del valore dell'area fabbricabile.
La Dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel quale è situato l'immobile oggetto della variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In molti Comuni è stato abrogato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI che viene sostituita da una Comunicazione redatta su modello approvato dal Comune stesso e da presentarsi entro il termine previsto dal Regolamento Comunale.

Come si paga

Dall'anno 2007 l'ICI potrà essere versata, oltre che con il normale bollettino postale, anche con il modello F24, con la possibilità dunque di compensare eventuali crediti di imposta.
Inoltre è possibile pagare anche con carta di credito ed altri servizi bancari.

SCADENZE

L'ICI viene versata in due rate:

  • 1° rata: entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
  • 2° rata: entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Documenti necessari:

  • Visure catastali;
  • Atti notarili;
  • Dichiarazioni ICI di anni precedenti