| torna all'home page | mercoledì 7 marzo 2007 |

36 bis e ter
Assistenza agli adempimenti volti a sanare gli errori che comportano l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, quali ravvedimento operoso, compilazione dichiarazioni sostitutive o integrative
Come sanare gli errori del Contribuente o dell' Amministrazione
Presso il CAAF CGIL CALABRIA è disponibile un servizio di assistenza e consulenza per le pratiche di contenzioso tributario con personale che vi aiuterà a vivere in pace con il Fisco.
Assistenza per la redaazione di istanze all'Agenzia delle Entrate o ricorsi d apresentare alle Commissioni Tributarie di avvisibonari o di atti di contestazione.
Il nostro servizio riguarda:
- consulenza relativa a dichiarazioni integrative
- rimborsi d'imposte
- esame delle cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità ricevute dall'Amministrazione finanziaria
- analisi degli avvisi di accertamento e ricorsi
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O TEMI DI NON ESSERE IN REGOLA
RIVOLGITI AL CAAF CGIL CALABRIA
Dichiarazioni Integrative
La pratica quotidiana rileva, di frequente, fattispecie in cui il contribuente, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi e versato le relative imposte, si accorge di aver commesso un errore in sede di compilazione che ha generato un prelievo diverso da quanto effettivamente dovuto.
La soluzione al problema dipende dal tipo di dichiarazione che era stata originariamente presentata e dal fatto che l'errore commesso sia a favore o a danno del contribuente. In ogni caso, è possibile presentare una dichiarazione rettificativa come di seguito specificato.
Nel caso in cui il contribuente avesse presentato il modello 730 (link con sez. 730), è possibile presentare:
- un modello 730 integrativo (link con pagina 4) al fine di sanare errori dalla cui correzione deriva un maggiore credito o un minore debito;
- un modello UNICO correttivo nei termini (link con pagina 5) o integrativo (link con pagina 6) per sanare ogni tipologia di errore.
Cosa fa il CAAF?
Assistenza agli adempimenti volti a sanare gli errori che comportano l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, quali ravvedimento operoso, compilazione dichiarazioni sostitutive o integrative.
Assistenza per la redazione di istanze all'Agenzia delle Entrate o ricorsi da presentare alle commissioni tributarie a causa di avvisi bonari o di atti di contestazione.
Modello 730 Integrativo
Il contribuente che riscontra errori di compilazione del modello 730 che hanno generato un maggior debito o un minor credito, come ad esempio, quelli connessi con l'omessa o parziale indicazione di oneri detraibili o deducibili, può correggere la dichiarazione presentando un modello 730 integrativo entro il 31 ottobre dell'anno in cui è stato presentato il modello 730 originario. Il modello in questione può essere presentato esclusivamente ad un CAAF anche nel caso in cui il primo sia stato presentato al proprio sostituto d'imposta. Requisiti fondamentali per usufruire di questa modalità di integrazione sono quello di avere il sostituto d'imposta nel periodo in cui verrà effettuato il conguaglio, anche se diverso da quello che ha effettuato il conguaglio del 730 originario, e quello che non deve emergere dalla nuova dichiarazione nessun debito d'imposta per ciascun tributo. Il conguaglio sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Il Modello Unico "Correttivo nei termini"
I contribuenti che presentano il modello 730 o UNICO e si accorgono di avere omesso di dichiarare alcuni redditi o di riportare alcune spese detraibili o deducibili possono presentare una seconda dichiarazione dei redditi "correttiva nei termini" di quella appena consegnata o spedita.
La presentazione della dichiarazione correttiva non sospende la procedura di conguaglio eventualmente già avviata con il 730 originario.
Nel caso in cui, il contribuente si avvalga della facoltà di presentare una dichiarazione correttiva nei termini, questa può essere presentata ad un ufficio postale o bancario entro il 31 luglio o in via telematica (direttamente o tramite intermediario) entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione originaria.
Unico Integrativo
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La "dichiarazione integrativa" deve comunque essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stato commesso l'errore (cioè il termine di presentazione della dichiarazione successiva).
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria. Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, che sono considerate valide fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione
Dichiarazione Integrativa in diminuzione
Dal 2002 il contribuente può integrare anche a suo favore le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, per correggere errori o omissioni, cioè, che abbiano determinato un maggior reddito, o comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta.
A questi fini è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche in via telematica, entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando i modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione è riferita.
Diversamente da quelle operate per il ravvedimento, le correzioni a favore del contribuente, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni. Il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso. La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.
Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo.
Il Ravvedimento Operoso
In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, le omissioni e le irregolarità commesse a danno del fisco, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.
Il ravvedimento non è consentito:
- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.















